L’Assilt, nei casi previsti dal Regolamento, eroga un contributo per le spese di viaggio (interventi chirurgici, alta consulenza, cure convalescenziarie, prestazioni riabilitative agli handicappati, prestazioni autorizzate S.S.N. erogate soltanto da strutture specializzate che si trovano fuori dal Comune di residenza del socio, ecc.), effettuate per ferrovia o con altri mezzi di pubblico trasporto, dietro presentazione dei relativi biglietti, come segue:
- 1° classe per i viaggi effettuati nella stessa giornata con percorrenza superiore ai 200 Km complessivi;
- 2° classe per i viaggi effettuati nella stessa giornata con percorrenza inferiore ai 200 Km complessivi;
- vagone letto od aereo per distanze superiori ai 400 Km (incluso tragitto Roma - Bari).
Il Socio può altresì optare per l’utilizzo del mezzo proprio, in tal caso il socio stesso potrà ottenere il rimborso dall’Assilt su presentazione di una dichiarazione attestante il percorso effettuato, il chilometraggio e la spesa che dovrà essere sempre documentata con ricevute rilasciate dai gestori di distributori di carburante e dalle eventuali ricevute di pedaggio autostradale.
Il contributo per la spesa sostenuta sarà calcolato dall’Assilt nella misura massima di un consumo medio di un litro di carburante ogni 10 chilometri e comunque compreso nei limiti delle equivalenti spese di viaggio con mezzo di pubblico trasporto.
Qualora le spese viaggio sostenute per l’utilizzo del mezzo proprio siano riferite a più persone dello stesso nucleo familiare, il contributo dell’Assilt sarà erogato fino alla concorrenza del costo dei biglietti di sola andata e ritorno con mezzo di pubblico trasporto.
Per i Soci portatori di Handicap per i quali il medico curante richiede l’utilizzo del mezzo proprio per il raggiungimento della struttura riabilitativa prescelta, l’Assilt erogherà un contributo su presentazione di una dichiarazione attestante il percorso effettuato, il chilometraggio ed eventuale pedaggio autostradale, le spese dovranno essere sempre documentate con ricevute rilasciate dai gestori di distributori di carburante e delle eventuali ricevute di pedaggio autostradale.
Il rimborso della spesa acquisto carburante verrà calcolato nella misura massima di un consumo medio di un litro ogni 10 chilometri, mentre sarà totale il rimborso del pedaggio autostradale.
Pertanto, in questi casi viene a cadere il vincolo previsto di non superare le tariffe delle spese viaggio con mezzo di pubblico trasporto.
Per i Soci tossicodipendenti in trattamento riabilitativo presso le “Comunità terapeutiche” per i quali venga formulata esplicita richiesta della stessa Comunità, ai fini del completamento del trattamento terapeutico della necessità della presenza dei familiari, l’Assilt riconoscerà per n°2 persone (possibilmente genitori) le spese di viaggio andata e ritorno per un massimo di 2 volte al mese.


