Scadenza
30/05/2011 - Autore: ASSILT
Iscrizione in continuità soci pensionati
Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione che si é riunito il 21 dicembre 2010 ha recepito le modifiche normative in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (legge 30 luglio 2010, n.122 e circolare INPS n.126 del 24 settembre 2010) e deliberato modifiche normative.Il CdA ha confermato che la possibilità di iscrizione all'Associazione - in continuità - é consentita soltanto ai soci che maturino il requisiti di accesso al trattamento pensionistico entro i quattro anni successivi alla cessazione dal servizio (Statuto ASSILT - Titolo II - Art.3).
Il CdA recependo le modifiche normative che in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (legge 30 luglio 2010, n.122 e circolare INPS n.126 del 24 settembre 2010) stabiliscono che i lavoratori e lavoratrici del "settore privato" percepiranno la pensione trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi ha stabilito quanto segue:
- per questi soci sarà possibile il pagamento di un ulteriore anno di quota forfettaria (oltre i 4 anni già previsti);
- entro il 65° mese dalla data di cessazione dal servizio i soci dovranno presentare il certificato di pensione o altro documento che attesti, in maniera certa, l'ammontare della pensione percepita al fine di consentire all'ASSILT il calcolo della quota associativa definitiva.
- i soci che non fossero in condizione di certificare la percezione della pensione decadranno "ex officio" dalla qualità di socio senza nessuna ulteriore possibilità di iscrizione all'Associazione.





